Il servizio è rivolto alle cittadine e ai cittadini stranieri e comunitari residenti nel Comune di Padova che hanno cambiato i dati relativi alle generalità od allo stato civile, nei casi previsti dalla normativa del Paese di appartenenza.
Il servizio di rettifica dati anagrafici consiste nella possibilità per le cittadine e i cittadini stranieri e comunitari, residenti nel Comune di Padova, di richiedere la correzione o l'aggiornamento dei dati anagrafici e di stato civile presenti nei registri anagrafici, a seguito di eventi avvenuti all’estero.
Le correzioni possono riguardare:
- dati anagrafici (cognome, prenome, luogo e/o data di nascita, paternità - maternità);
- dati di stato civile (matrimonio, divorzio);
- cittadinanza;
- rapporti di parentela con altre persone del proprio nucleo familiare.
Il procedimento si attiva su richiesta dell'interessato/a, alla quale dovranno essere allegati atti originali, rilasciati delle autorità dello Stato dove si è verificato l’evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per territorio. Alcune convenzioni internazionali prevedono l'esenzione, per i Paesi aderenti, dall'adempimento di tale formalità.
Le principali sono:
- la Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (per gli Stati aderenti la legalizzazione viene sostituita dall’Apostille);
- la Convenzione di Vienna del 8.9.1976 (i Paesi aderenti possono scambiare estratti di nascita, matrimonio e morte su modello plurilingue, senza necessità di traduzione);
- il Regolamento Europeo 2016/1191 del 6.7.2016 (che esenta da ogni formalità i documenti pubblici scambiati all’interno dell’Unione Europea e ne semplifica le modalità di traduzione).
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla stessa autorità diplomatica italiana; nel caso sia eseguita da un traduttore ufficiale, di norma la sua firma sarà semplicemente legalizzata dall’ufficio consolare. Nel caso di documenti con Apostille, anche la traduzione dovrà essere apostillata. Se l’atto viene tradotto in Italia, la traduzione dovrà essere asseverata presso la Cancelleria del Tribunale.