Il "Decreto Milleproroghe" ha disposto un'ulteriore proroga (estendendola da 30 a 36 mesi) dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, oltre alla validità degli altri titoli abilitativi (Scia).
I titolari di titoli abilitativi rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2024 (termine precedente 30 giugno 2024) possono richiedere una proroga, estendendo i termini di inizio e fine lavori (e la validità per le Scia) a 36 mesi dalla scadenza originaria.
La comunicazione deve essere presentata prima della scadenza dei termini e il titolo non deve essere in contrasto con nuove normative urbanistiche o di tutela del paesaggio.
La proroga straordinaria può essere presentata per Permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e per Scia o Scia alternative efficaci entro il 31 dicembre 2024.
La proroga è di 36 mesi sia per il termine di inizio lavori che per il termine di fine lavori.
Scia | Permesso di costruire | |
Termine di inizio lavori | Non è previsto un termine di inizio lavori | 1 anno + 36 mesi (dalla data di rilascio del Permesso di costruire) |
Termine di fine lavori (validità per Scia) | 3 anni + 36 mesi (decorrenti dalla data di efficacia della Scia) | 3 anni + 36 mesi (dalla data di inizio lavori) |
La proroga si forma per effetto di una comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga stessa (senza necessità di alcuna ulteriore motivazione).
Sono prorogabili anche i termini che risultino già prorogati una volta, a prescindere da quale tipologia di proroga sia stata applicata in precedenza.
Per la proroga:
- i termini dei titoli non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato;
- i titoli abilitativi devono essere conformi ai nuovi strumenti urbanistici approvati e ai piani di tutela dei beni culturali e del paesaggio al momento della comunicazione dell’interessato.