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Ulteriore proroga straordinaria dei titoli edilizi rilasciati o comunicati entro il 31 dicembre 2024

Dettagli della notizia

Per Permessi di costruire, Scia o Scia alternative

Data:

16 gen 2025

Tempo di lettura:

1 min

Il "Decreto Milleproroghe" ha disposto un'ulteriore proroga (estendendola da 30 a 36 mesi) dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, oltre alla validità degli altri titoli abilitativi (Scia).

I titolari di titoli abilitativi rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2024 (termine precedente 30 giugno 2024) possono richiedere una proroga, estendendo i termini di inizio e fine lavori (e la validità per le Scia) a 36 mesi dalla scadenza originaria.
La comunicazione deve essere presentata prima della scadenza dei termini e il titolo non deve essere in contrasto con nuove normative urbanistiche o di tutela del paesaggio.

La proroga straordinaria può essere presentata per Permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2024 e per Scia o Scia alternative efficaci entro il 31 dicembre 2024.
La proroga è di 36 mesi sia per il termine di inizio lavori che per il termine di fine lavori.

 SciaPermesso di costruire
Termine di inizio lavoriNon è previsto un termine di inizio lavori1 anno + 36 mesi (dalla data di rilascio del Permesso di costruire)
Termine di fine lavori (validità per Scia)3 anni + 36 mesi (decorrenti dalla data di efficacia della Scia)3 anni + 36 mesi (dalla data di inizio lavori)

La proroga si forma per effetto di una comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga stessa (senza necessità di alcuna ulteriore motivazione).
Sono prorogabili anche i termini che risultino già prorogati una volta, a prescindere da quale tipologia di proroga sia stata applicata in precedenza.

Per la proroga:

  • i termini dei titoli non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato;
  • i titoli abilitativi devono essere conformi ai nuovi strumenti urbanistici approvati e ai piani di tutela dei beni culturali e del paesaggio al momento della comunicazione dell’interessato.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe)
  • Art. 10-septies del D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina)

Ultimo aggiornamento: 16/1/2025

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