Le concessioni per i passi carrabili rilasciate con l’entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada), decadono trascorsi 29 anni dalla data di rilascio.
Il Codice della Strada stabilisce, infatti, che la validità della concessione non può avere una durata superiore a 29 anni, trascorsi i quali occorre richiedere un rinnovo formale per ulteriori 29 anni dalla data della precedente scadenza della concessione.
Ad esempio, le concessioni per i passi carrabili rilasciate al 31 dicembre 1995, risultano essere decadute dall'1 gennaio 2025.
I e le titolari, quindi, delle concessioni dei passi carrabili, rilasciate da 29 anni devono richiederne il rinnovo.
L’amministrazione comunale si riserva comunque di valutare l’esistenza dei presupposti di legge per concedere il rinnovo del passo carrabile.
Attenzione: se la tabella del passo carrabile esistente risulta deteriorata o è stata smarrita, si deve invece procedere con una richiesta di nuovo passo carrabile “ex novo”.
Gli e le interessati/e devono presentare la richiesta di rinnovo, con i relativi allegati, all’Ufficio passi carrabili del Settore Edilizia Privata, modalità rinnovo/rilascio passo carrabile.