Servizio notifiche atti e accertamenti anagrafici
Gli accertamenti anagrafici, previsti a seguito della presentazione da parte del cittadino di una dichiarazione di cambio di abitazione/residenza, sono effettuati dai messi comunali con le modalità descritte nelle seguenti pagine:
- cambio di abitazione all'interno del Comune di Padova;
- cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Padova.
L'attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonchè di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Il messo comunale può notificare:
- atti emessi dal Comune di Padova ed Enti della Pubblica Amministrazione;
- atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli Enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune di Padova.
Il messo comunale (o addetto alla notifica) non consegna cartelle esattoriali nè atti del procedimento penale.
Il messo comunale può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento.
Altre figure professionali diversi dal messo comunale possono essere: ufficiali giudiziari, agenti esattoriali, vigili urbani, carabinieri, portalettere, ecc.
TEMPI E MODALITA'
Il messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00.
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all'art. 138 c.p.c.. In questo caso il messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnare l'atto al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.
Si può rifiutare di ricevere un atto, con l'obbligo da parte del messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso.
FIRMA DELL'ATTO
Alla ricezione dell'atto, il messo comunale può chiedere una firma per ricevuta.
La firma del ricevente è obbligatoria solo in determinati casi, o per determinati atti.
Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.
IRREPERIBILITA' DESTINATARIO
In caso di irreperibilità del destinatario il messo comunale:
- lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l'abitazione,
- deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale,
- invia l'avviso uguale a quello lasciato presso l'abitazione con raccomandata a.r.
EFFETTI
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
- della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
- del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
per le irreperibilità “relative” di cui all’art. 140 c.p.c. e per il diverso calcolo dei termini di perfezionamento della notifica per il notificante e il notificando, esiste numerosa giurisprudenza, una parte è reperibile nel sito della consulta www.cortecostituzionale.it.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all’indirizzo indicato in atti), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la Casa comunale.
Le persone legittimate al ritiro dell'atto sono:
- il destinatario dell'atto,
- le persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione,
- le persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
- il portiere dello stabile, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta,
- un vicino di casa, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta.
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
- il legale rappresentante della ditta,
- impiegata/o addetta/o alla sede.
Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci.
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto al destinatario.
Il messo comunale deve sempre rispettare le scadenze che sono imposte dagli Enti che hanno emesso l'atto e richiesto la notifica.
Per il computo dei termini si veda l’art. 155 del c.p.c. tenendo presenti possibili riproposizioni, interruzioni o eccezioni come ad esempio avviene nel calcolo dei termini di notifica per le sanzioni amministrative Codice della Strada (multe). Gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale di Padova devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta, per le convocazioni urgenti, o almeno 5 giorni prima, per quelle ordinarie.
La competenza territoriale del messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla.
Il messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999.
Il messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.
Il messo comunale consegna gli atti a destinatari iscritti all'Aire (Albo italiani residenti all'estero) solo se si tratta di atti finanziari.
Se si tratta di atti attinenti il procedimento ordinario, l'atto verrà restituito all'ufficio che lo ha emesso che provvederà a notificarlo tramite il Ministero degli affari esteri.
- D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- L. n. 265 del 03/08/1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90".
- D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
- C.p.c. - artt 137 e seguenti.
Riferimenti
ufficio servizio notificazione - Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - Comune di Padova