Casa comunale
La Casa comunale conserva gli atti destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei Messi comunali; consegna ai destinatari gli atti depositati e pubblica gli atti all'Albo Pretorio online.
Gli atti che conserva la Casa comunale sono di tipo:
- amministrativo: provenienti da vigili urbani, uffici tributi, uffici edilizia, uffici anagrafe, uffici leva, uffici elettorali, uffici comunali diversi;
- giudiziario: provenienti da tribunali o giudici di pace;
- tributario: provenienti da agenzie delle entrate, riscossione tributi.
Casa comunale - Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - Comune di Padova
Prato della Valle, 98 (piano terra) - 35123 Padova
telefono 049 8205842
orario consegna/ritiro atti: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 9:00 alle 17:00
email casa.comunale@comune.padova.it
pec addettinotifiche@pec.comune.padova.it
Responsabile con EQO dott.ssa Cinzia Cecconello
Per la notifica dell'atto, il Messo comunale (o addetto alla notifica) si reca alla residenza del destinatario e, nel caso non trovi nessuno abilitato a riceverlo, lascia un avviso con riportate le seguenti informazioni:
- la data in cui è passato presso l'abitazione,
- il tipo di atto da consegnare,
- le indicazioni per il ritiro presso la Casa comunale.
L'intestatario dell'atto, per il ritiro, deve presentarsi in Casa comunale con un documento d'identità valido.
In alternativa è possibile delegare una terza persona che deve esibire la delega (modulo scaricabile dalla sezione "Documenti" di questa pagina), il proprio documento di identità e una fotocopia del documento d'identità del destinatario dell'atto.
La consegna dell'atto avviene immediatamente.
Le richieste di consegna riguardanti atti depositati da più di un anno vanno fatte per mezzo di un apposito modulo e la consegna effettiva avviene mediamente in tre giorni.
Il tempo massimo per il ritiro di un atto è di 2 anni.
Nel caso non venisse mai ritirato, l'atto produce ugualmente i suoi effetti.
Per garantire la regolare gestione dei depositi e delle pubblicazioni all’Albo online, con le risorse disponibili, i soggetti denominati (messi notificatori, ufficiali giudiziari ecc.) devono applicare una serie di disposizioni:
- il deposito atti deve avvenire dalle ore 8:00 alle 9:30 dei giorni lavorativi escluso il sabato;
- ogni deposito deve essere accompagnato da una ed una sola lista descrittiva degli atti, per ogni tipologia degli stessi;
- sono accettate le liste analogiche fino ad un massimo di dieci atti nella settimana per depositante, per richieste di deposito/pubblicazione maggiori le liste vanno depositate previa trasmissione all’indirizzo di posta elettronica casa.comunale@comune.padova.it dell’elenco atti in formato elettronico (estensione txt come da tracciato);
- all’atto del deposito deve essere precisato se viene richiesta la pubblicazione e per quanti giorni.
- D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- L. n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali".
- L. n. 890 del 20 novembre 1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".
- L. n. 27 del 24 gennaio 1978 "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche".
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
- Codice di procedura civile.