Casi particolari
Abitazione principale di cat. A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze
E' soggetta ad Imu con l'aliquota dello 0,6%, con euro 200 di detrazione. L'aliquota e la detrazione si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata.
Assegnazione della casa familiare
Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il coniuge assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Al di fuori dei casi di diritto di abitazione, il Regolamento comunale Imu prevede che i termini di versamento dell’imposta da parte degli eredi, in relazione al solo immobile o immobili ricevuti in eredità, siano differiti di sei mesi (es. decesso 15 aprile, scadenza versamento 16 dicembre).Quindi i termini scadono: - entro la scadenza del saldo dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione; - entro la scadenza dell’acconto dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno d’imposta. Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a comunicare all'ufficio l’avvenuto tardivo versamento, trasmettendo preferibilmente l'apposito modello.
Fabbricati rurali strumentali
Nel 2019 erano esenti. Nel 2020 sono soggetti all'Imu. Tuttavia l'aliquota deliberata dal Comune di Padova è pari allo 0%
Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 1,02% se immobili diversi dalle abitazioni principali.
Immobili di interesse storico-artistico
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
Immobili inagibili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni anche tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Aree pertinenziali dei fabbricati
Come previsto dall'articolo 4 del regolamento Imu ai fini della qualificazione di area pertinenziale del fabbricato, ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente, si deve intendere l’area che, in relazione all’indice di utilizzazione fondiaria o in altro modo denominato, detiene una capacità edificatoria residua e non sfruttata che non ecceda la consistenza del 20% (art. 3, comma 1, lettera e.6), D.P.R. n. 380/2001) della superficie complessiva urbanistica del fabbricato principale e che, in ogni caso, sia tale da non consentire, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, la realizzazione di un manufatto con una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Qualora la capacità edificatoria residua ecceda il limite del 20% come definito dal precedente paragrafo, ai fini della determinazione del valore imponibile dell’area, da considerarsi non pertinenziale al fabbricato, occorre tener conto dell’intera capacità edificatoria residua non sfruttata
Immobili in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:
- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.
Immobili posseduti da residenti all'estero (soggetti AIRE)
Si versa con l'aliquota ridotta dello 0,46 per cento in vigore nel 2019.
L'esenzione prevista per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, di categoria diversa dalla A/1, A/8 e A/9, è stata abolita. Tali unità immobiliari sono quindi dal 2020 soggette a Imu. Si calcolerà e verserà il dovuto per l'intero anno col saldo di dicembre non essendo ancora stata deliberata la relativa aliquota alla data di scadenza dell'acconto.
Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore di INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova o presso qualunque agenzia di INTESA SANPAOLO - 35100 Padova. (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009.
Per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
-
il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
-
la sigla "Imu", Comune di Padova e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".
Immobili interamente locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,82%, con riduzione dell'imposta al 75%, sempre che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolazioni occorre che il contratto:
- sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 25/2/2008, prorogati in data 28/5/2012 e rinnovati in data 17/10/2019 (sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge, vedi approfondimento e paragrafo seguente)
- che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare
- se stipulato dopo il 16 ottobre 2019 (data di rinnovo dell'accordo territoriale), sia completo dell'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o sia stato stipulato con l'assistenza delle stesse. Si rammenta infatti che, in applicazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017), le agevolazioni competono ai soli contratti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie dell'accordo, oppure ai contratti non assistiti dalle organizzazioni firmatarie ma dotati dell'attestazione di conformità da queste rilasciata.
- venga riportato nei suoi dati essenziali nella dichiarazione sostitutiva da trasmettere all'Ufficio, anche via fax (049 8207115) o email all'indirizzo portaleimu@comune.padova.it o PEC all'indirizzo tributi@pec.comune.padova.it (da Pec) o per posta ordinaria.
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per email o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Altri immobili locati a canone concordato
Gli immobili interamente locati con contratto transitorio, con contratto per studenti universitari o anche ex art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza la residenza del/dei conduttore/i, sono soggetti all'aliquota dell'1,02%, con riduzione dell'imposta al 75% (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire della riduzione occorre che il contratto:
Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Altri immobili locati a canone libero
Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto diversi da quelli a canone concordato sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%, con l'eccezione degli immobili ad uso produttivo di cat. A/10, C/1, C/2 non pertinenze di abitazioni, C/3 e D (esclusi i D/5) ai quali si applica l'aliquota dello 0,99%.
Terreni agricoli
Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato. Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 1,02%, salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art.1, comma 759, lett. g) della legge 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).
Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 160/2019.
Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa del citato decreto, si applica il modello di dichiarazione di cui al decreto del 26 giugno 2014.
La dichiarazione va presentata ogni anno.
Fabbricati "merce"
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono dal 2020 soggetti all'Imu. Tuttavia l'aliquota deliberata dal Comune di Padova è pari allo 0%.
Alberghi, pensioni e altre attività turistiche
Nè la prima né la seconda rata sono dovute dai contribuenti soggetti passivi Imu di immobili di cat. D/2 (Alberghi e pensioni), nonché dai soggetti passivi Imu di tutte le altre tipologie di immobili destinati ad attività turistiche elencate dal decreto 34/2020 e dal decreto 104/2020 (v. paragrafo "Novità 2020"), purché l'attività sia da essi stessi gestita.
Immobili D di imprese con allestimenti in fiere e manifestazioni
Nè la prima né la seconda rata sono dovute per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Cinema, teatri, discoteche e altri immobili di cui al "decreto agosto"
La seconda rata non è dovuta per:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Ristoranti, bar e altre attività indicate dal decreto 137 del 28 ottobre 2020
E' abolita la seconda rata dell'Imu per tutti gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto 137/2020, raggruppate per codice ATECO, a condizione che i relativi soggetti passivi Imu siano anche gestori delle attività ivi esercitate.