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Imposta municipale propria (Imu) - anno 2025

Dettagli della notizia

Tutte le novità e le scadenze da conoscere per una corretta gestione del tributo

Novità 2025

A partire dall’anno di imposta 2025, i comuni possono diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate nell’allegato A al decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024).
Il comune, pertanto, può differenziare le aliquote, all’interno di ciascuna delle fattispecie, solo sulla base delle condizioni previste nell’Allegato A.
La delibera di approvazione delle aliquote Imu deve essere redatta accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il “Prospetto delle aliquote” che forma parte integrante della delibera stessa.

Le seguenti fattispecie, per le quali nel comune di Padova, nell’anno 2024 era prevista un’aliquota differenziata non hanno trovato corrispondenza tra quelle previste dal suddetto decreto e pertanto le corrispondenti aliquote non sono più previste:

  • immobili locati a canone concordato con un canone inferiore di almeno il 15% rispetto al canone massimo applicabile;
  • unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici e iscritti all'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città di Padova;
  • una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Per lo stesso motivo, alle pertinenze di abitazioni locate a canone concordato, dal 2025 si applica lo stesso trattamento riservato all'abitazione (imposta ridotta al 75% calcolata con l’aliquota deliberata dal comune, se applicabile).
      
Infine, per il 2025, è stata deliberata l’aliquota pari a 1,03% per i fabbricati di categoria A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 “Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (non pertinenze di abitazioni), C/3 ”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro).

Descrizione

L’Imu è l’imposta sui beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.

L’imposta è dovuta per anno solare.

In caso di più soggetti contitolari dello stesso immobile, l'Imu va versata da ciascun contitolare in proporzione alla sua quota di proprietà e ai mesi di possesso.

In caso di variazione di possesso, il mese della variazione è a carico del soggetto (venditore/acquirente) che ha posseduto l'immobile per più della metà dei giorni di cui quel mese è composto.

L'Imu è dovuta dal:

  • proprietaria/o di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  • titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
  • genitore, affidatario dei figli, assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.

Nel caso di concessione di aree demaniali, l’Imu è dovuta dal "concessionario", ossia il soggetto al quale è stata data in concessione l’area demaniale.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’Imu è dovuta dal "locatario", ossia dal soggetto che ha preso in locazione l'immobile, a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

Esclusioni dall’Imu per le abitazioni principali

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera “Abitazione principale”.
L'abitazione principale è definita come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);​
  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

 

Le abitazioni che la legge 160/2019 considera come "principali", escluse dall'applicazione dell'Imu, sono:

  • abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o persona disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.

Pertinenze dell'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, una sola di esse sarà esclusa dall’Imu, mentre per l’altra andrà effettuato il versamento.

 

Coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile.
La citata sentenza della Corte specifica che “la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)” e che "i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (...) anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale".
La Corte ha precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell'esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l'esenzione spetta una sola volta.

Dichiarazione Imu (variazione di possesso)

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il Decreto 24 aprile 2024 con il quale ha approvato i modelli di:

- Dichiarazione IMU/IMPi (imposta municipale propria/imposta immobiliare sulle piattaforme marine);
- Dichiarazione IMU ENC (imposta municipale propria enti non commerciali).

La dichiarazione Imu deve essere presentata nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione. Per le modalità di trasmissione della dichiarazione Imu vedere la sezione “Accedi al servizio”.

La dichiarazione Imu deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in questo caso, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Per le locazioni a canone concordato, l'invio all'ufficio del modello di dichiarazione sostitutiva per locazione a canone concordato o di copia del contratto con allegata attestazione di conformità , sostituisce la dichiarazione Imu.  

Le variazioni 2024 devono essere dichiarate entro il 30/06/2025.

Aliquote

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l' aliquota.

​Come determinare la base imponibile:

  • per i fabbricati è necessario conoscere la rendita catastale;
  • per i terreni agricoli è necessario conoscere il reddito dominicale, risultante in catasto;
  • per le aree fabbricabili si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno in corso o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.

La delibera di approvazione delle aliquote Imu è stata redatta accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che ha elaborato il Prospetto aliquote IMU – Comune di Padova (ID. Prospetto 11 riferito all’anno 2025).

Casi particolari

Le informazioni sulle seguenti casistiche sono consultabili in “Imu 2025: casi particolari”:

  1. Abitazione principale di cat. A/1, A/8 o A/9 A/1 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e relative pertinenze.
  2. Assegnazione della casa familiare al genitore assegnatario e affidatario dei figli.
  3. Successioni.
  4. Abitazioni locate a canone concordato.
  5. Altre abitazioni locate a canone concordato (locazioni di singole stanze).
  6. Abitazioni in comodato.
  7. Abitazioni possedute da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
  8. Immobili di interesse storico-artistico.
  9. Immobili inagibili.
  10. Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione.
  11. Aree pertinenziali dei fabbricati.
  12. Terreni agricoli.
  13. Enti non commerciali.
  14. Fabbricati "merce".
  15. Fabbricati rurali non strumentali.

Calcolo Imu online

È disponibile il calcolatore per il calcolo Imu online 2025, che consente di compilare e stampare il mod. F24 di pagamento.

Versamento imposta

Il versamento si effettua alternativamente con:

      Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:

  • 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
  • 3914 Terreni
  • 3916 Aree fabbricabili
  • 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
  • 3923 Interessi (a seguito di accertamento)
  • 3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
  • 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)*
  • 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)*

    *Sugli immobili di categoria catastale D, l'aliquota deliberata dal Comune di Padova (tranne per gli immobili di categoria D/5) è dello 1,03%: lo 0,76% va allo Stato e l'eccedenza pari allo 0,27% va al Comune.
    Nel mod. F24 utilizzare il codice tributo 3925 per la quota Stato e il codice tributo 3930 per la quota Comune.
    In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Padova: G224.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro:

  • per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi (72,49 euro si arrotondano a 72 euro);
  • per eccesso se superiore (72,50 si arrotondano a 73 euro).

L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24.

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui, al di sotto di tale soglia l'imposta non è dovuta.

Tempi e scadenze

L'imposta, per l'anno in corso, va versata in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2025;
  • seconda rata entro il 16 dicembre 2025.
     

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre.
Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l’intero anno 2025, a conguaglio di quanto versato in acconto.

È comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Per gli enti non commerciali vedere la sezione sottostante “Casi particolari”.

Ravvedimento operoso

Chi non ha pagato l'Imu entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali può regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" (previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni).

È possibile regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,30% nel 2018; 0,80% nel 2019; 0,05% nel 2020; 0,01% nel 2021; 1,25% nel 2022; 5% nel 2023; 2,5% nel 2024; 2% nel 2025).

Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il regime sanzionatorio a decorrere dal 1° settembre 2024.

Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
  • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
  • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
  • oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
  • oltre i due anni con la sanzione del 5%.

Dal 1° settembre 2024, trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 87/2024:

   • entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo;
   • dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,25%;
   • oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,39%;
   • oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,125%;
   • oltre un anno, con la sanzione del 3,57%.

Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Rimborsi, compensazioni, riversamenti ad altri Comuni e regolarizzazione versamenti

Rimborsi

Le/i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono presentare la domanda di rimborso al Comune, anche nel caso in cui il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta, allegando, eventualmente, la documentazione utile alle verifiche.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Accedi al servizio”. 

Compensazioni

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le successive rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2025 pari a 400 euro, credito per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando nella colonna a debito del mod. F24 la sola differenza pari a 300 euro). L'importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all'ufficio l'apposita domanda di compensazione almeno 30 giorni prima della scadenza della rata, allegando eventualmente la documentazione utile alle verifiche.
Per le modalità di invio del modello vedere la sezione “Accedi al servizio”. 

Riversamenti ad altri comuni

Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all'ufficio utilizzando lo stesso modello della domanda di rimborso/riversamento. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l'errato versamento è imputabile all'intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest'ultimo che dovrà procedere all'annullamento dell'F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.
Per le modalità di invio vedere la sezione “Accedi al servizio”.

Regolarizzazione versamenti

Nel caso in cui l'Imu dovuta sia stato complessivamente versata, ma siano stati indicati i codici tributo errati o siano state versate allo Stato somme di competenza del Comune (o viceversa), la/il contribuente segnala l'errore all'ufficio attraverso l'invio dell'apposita domanda di regolarizzazione versamento per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Per le modalità di invio del modello vedere la sezione “Accedi al servizio”.

Interpello

La/il contribuente può presentare domanda di interpello al Settore Tributi e Riscossione se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. La/il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
Per le modalità di invio della domanda vedere la sezione “Accedi al servizio”.

Accertamenti

Contraddittorio preventivo

A seguito della revisione dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (fatta eccezione per alcune tipologie di atti, ossia quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, come definiti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2024) “devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, ai fini della partecipazione procedimentale da parte del contribuente.
L'ufficio, pertanto, nei casi sopraindicati, invia al contribuente un invito al contraddittorio contenente lo schema dell'avviso di accertamento e assegna un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Trascorsi i 60 giorni, l’Ufficio, anche sulla base delle osservazioni pervenute, può emettere l'avviso di accertamento inserendo nella motivazione del provvedimento l’esito del contraddittorio, o comunicare l’archiviazione del procedimento.

Accertamento con adesione

Il contribuente al quale sia stato notificato un invito al contraddittorio (di cui al paragrafo precedente) contenente lo schema dell'avviso di accertamento, avente ad oggetto aree edificabili, può, in alternativa alla presentazione delle controdeduzioni,  presentare domanda di accertamento con adesione:
   • entro 30 giorni dalla notifica dell’invito al contraddittorio o
   • entro i 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento definitivo.

L’ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta anche telematicamente, formulerà al contribuente l’invito a comparire; la mancata comparizione nel giorno indicato nell’invito, comporterà la rinuncia alla richiesta di accertamento con adesione.
Nel caso venga raggiunto un accordo rispetto alla valutazione del valore dell’area edificabile, l’ufficio provvede a ricalcolare l’imposta dovuta e gli interessi in base al valore concordato, redigendo in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dalle parti.
La definizione dell’accertamento si perfeziona, con il versamento delle somme stabilite (anche in forma rateale), entro 20 giorni dalla redazione del verbale.
Nel caso di presentazione della domanda di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento definitivo,  la richiesta di accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione dell’atto e di pagamento del tributo per un periodo di 30 giorni, a partire dalla data di presentazione della richiesta. Se l’atto viene impugnato in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, non è più possibile richiedere l’accertamento con adesione; se invece la richiesta di accertamento con adesione è stata presentata prima di impugnare l’atto, il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado comporta la rinuncia della richiesta medesima.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Accedi al servizio”.

Riesame avvisi di accertamento o rifiuto al rimborso

In caso di irregolarità nel versamento dell’Imu e/o della presentazione delle dovute Dichiarazioni l’ufficio emette avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
La/il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o un rifiuto al rimborso Imu che ritiene illegittimo, può inviare all'ufficio una richiesta motivata di riesame, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Accedi al servizio”.

Rateazione riscossione avviso di accertamento

La/il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, che si trovi in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Dal 01.01.2020 si applicano le norme di cui all'art. 1 comma 796 e ss. della legge 160/2019.

  1. Domanda di rateazione avviso accertamento persona fisica
  2. Domanda di rateazione avviso accertamento persona giuridica

Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione "Accedi al servizio".

Modulistica

Modulistica:

Servizio al pubblico

L'ufficio Imu offre un servizio al pubblico con le seguenti modalità:

  1. Il servizio di assistenza telefonica, per semplici comunicazioni o richieste di informazioni, è attivo chiamando il numero 049 8205821.
    Orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00.
     
  2. Il servizio di assistenza al pubblico avviene, invece, esclusivamente previo appuntamento.
    È possibile prenotare un appuntamento in presenza presso l’ufficio Imu in Prato della Valle, 98-99, oppure un appuntamento telefonico (in questo caso l'ufficio provvederà a contattare per telefono l'utente nel giorno e nell'orario fissato).
    Orari sportello: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 14:30 alle 16:30.

    L'appuntamento può essere prenotato chiamando il numero 049 8205821 (negli orari di risposta sopra indicati) oppure online, ai link che seguono.

    Prenotazione online per conteggio imposta: per richiedere il conteggio imposta o presentare documentazione o fare domanda di regolarizzazione per l'anno precedente.
    Rispetto al calcolo dell'Imu, è fornita assistenza fino a un massimo di due conteggi per contribuente e fino a cinque immobili posseduti (pertinenze comprese), purché il contribuente sia in possesso della rendita catastale o del conteggio dello scorso anno; i calcoli per conto di terzi, nel limite sopra indicato, possono essere effettuati solo con la visura catastale e la delega del soggetto interessato.

    Prenotazione online per avvisi di accertamento: per richiedere informazioni su avvisi di accertamento ricevuti, domanda di rateazione di pagamento o domanda di riesame.

Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni Imu, contratti di locazione o dichiarazioni sostitutive, domande di rimborso, richieste di riesame, etc.):

  • pec imu@pec.comune.padova.it (da indirizzo di posta certificata);
  • email imu@comune.padova.it (allegare documento d'identità);
  • raccomandata AR indirizzata a: Comune di Padova – Settore Tributi e Riscossione - Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale Aperta A0010, 35122 Padova.

Per semplici comunicazioni o richieste di informazioni: email portaleimu@comune.padova.it.

È opportuno indicare sempre il numero di telefono per poter essere contattati in caso di necessità da parte dell’ufficio.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

Contatti

Ufficio Imu - Settore Tributi e Riscossione - Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova.

Responsabili del procedimento:

  • dott. Marco Andreucci (assistenza, rimborsi e compensazioni);
  • dott.ssa Laura Donnarumma (accertamenti);
  • ing. Paolo Veronese (verifiche tecniche aree edificabili e inagibilità).

Capo Settore - Funzionario responsabile dell'imposta: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi.

Ultimo aggiornamento: 23/5/2025

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