Accertamenti
Contraddittorio preventivo
A seguito della revisione dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria (fatta eccezione per alcune tipologie di atti, ossia quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, come definiti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2024) “devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, ai fini della partecipazione procedimentale da parte del contribuente.
L'ufficio, pertanto, nei casi sopraindicati, invia al contribuente un invito al contraddittorio contenente lo schema dell'avviso di accertamento e assegna un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Trascorsi i 60 giorni, l’Ufficio, anche sulla base delle osservazioni pervenute, può emettere l'avviso di accertamento inserendo nella motivazione del provvedimento l’esito del contraddittorio, o comunicare l’archiviazione del procedimento.
Accertamento con adesione
Il contribuente al quale sia stato notificato un invito al contraddittorio (di cui al paragrafo precedente) contenente lo schema dell'avviso di accertamento, avente ad oggetto aree edificabili, può, in alternativa alla presentazione delle controdeduzioni, presentare domanda di accertamento con adesione:
• entro 30 giorni dalla notifica dell’invito al contraddittorio o
• entro i 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento definitivo.
L’ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta anche telematicamente, formulerà al contribuente l’invito a comparire; la mancata comparizione nel giorno indicato nell’invito, comporterà la rinuncia alla richiesta di accertamento con adesione.
Nel caso venga raggiunto un accordo rispetto alla valutazione del valore dell’area edificabile, l’ufficio provvede a ricalcolare l’imposta dovuta e gli interessi in base al valore concordato, redigendo in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dalle parti.
La definizione dell’accertamento si perfeziona, con il versamento delle somme stabilite (anche in forma rateale), entro 20 giorni dalla redazione del verbale.
Nel caso di presentazione della domanda di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento definitivo, la richiesta di accertamento con adesione sospende i termini di impugnazione dell’atto e di pagamento del tributo per un periodo di 30 giorni, a partire dalla data di presentazione della richiesta. Se l’atto viene impugnato in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, non è più possibile richiedere l’accertamento con adesione; se invece la richiesta di accertamento con adesione è stata presentata prima di impugnare l’atto, il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado comporta la rinuncia della richiesta medesima.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Accedi al servizio”.
Riesame avvisi di accertamento o rifiuto al rimborso
In caso di irregolarità nel versamento dell’Imu e/o della presentazione delle dovute Dichiarazioni l’ufficio emette avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
La/il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o un rifiuto al rimborso Imu che ritiene illegittimo, può inviare all'ufficio una richiesta motivata di riesame, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione “Accedi al servizio”.
Rateazione riscossione avviso di accertamento
La/il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, che si trovi in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Dal 01.01.2020 si applicano le norme di cui all'art. 1 comma 796 e ss. della legge 160/2019.
- Domanda di rateazione avviso accertamento persona fisica
- Domanda di rateazione avviso accertamento persona giuridica
Per le modalità di invio della richiesta vedere la sezione "Accedi al servizio".