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www.odt.org - Hobo-Dyer Equal Area Projection (South on Top) |
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Art.
2 - Il fine sociale del Centro
Studi Sud e Nord consiste nell’organizzazione di studi e ricerche
ed ogni altra attività in grado di promuovere uno sviluppo umano
attuale e, in particolare, migliori relazioni umane, economiche,
culturali e politiche fra le aree dette "sviluppate" e quelle dette
"sottosviluppate", con particolare riguardo all’Italia.
L’Associazione si interessa alle corrispondenti attività
di Governi, Associazioni, Enti Pubblici, Regioni e Amministrazioni
Locali, nonché di organismi internazionali che mirino al
miglioramento delle condizioni sociali e delle relazioni tra i popoli
al progresso civile ed alla creazione di nuove strutture di
integrazione economica e politica.
Art.
3 – Per il perseguimento del suo scopo sociale il
Centro Studi:
Art. 4 – L’Associazione organizza le attività necessarie per la sua esistenza ed accetta contributi culturali, finanziari o di altro genere da quanti vogliano sostenere la sua attività. Art. 5 – La partecipazione all’Associazione avviene con la sottoscrizione di quote associative da determinarsi periodicamente da parte dell’Assemblea (su proposta del Consiglio Direttivo) per le figure di socio ordinario e socio sostenitore, nonché per l’adesione di enti, associazioni e strutture collettive. Il socio onorario entra a far parte dell’Associazione quando accetti l’invito avanzatogli su proposta del Presidente e delibera dell’Assemblea. Socio aggregato diventa colui che, collaborando all’attività dell’Associazione, accetti tale qualifica avanzatagli da una delibera assembleare su proposta del Presidente. Socio comune è colui che, condividendo lo scopo sociale dell’Associazione, ne segue le attività. Socio fondatore è ciascuno dei sottoscrittori dell’atto costitutivo. Art.
6 – Gli organi dell’Associazione sono:
Art.
7 – L’Assemblea generale è formata da
tutti i soci. hanno diritto al voto i soci fondatori, ordinari e
sostenitori. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una
volta l’anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo
ritenga più opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei
soci con diritto al voto. La validità delle sedute è
assicurata dalla presenza di almeno la metà degli aventi diritto
di voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide se presenti almeno
¼ dei soci aventi diritto al voto. Art. 8 – I soci perdono la loro qualifica quando non sussistano più i requisiti della loro appartenenza; vengono radiati per gravi motivi di inottemperanza delle regole e delle finalità associative. In entrambi i casi decide l’Assemblea a maggioranza. La radiazione, su proposta anche di un solo associato con diritto di voto, viene presentata dal Presidente all’Assemblea. Art.
9 – Il Presidente, il Segretario – Tesoriere ed
il Consigliere componenti il Consiglio Direttivo sono eletti
dall’Assemblea tra i soci ogni tre anni e a scrutinio segreto. Art. 10 – Il presidente rappresenta legalmente e formalmente l’Asssociazione di fornte a terzi e ne promuove e indirizza l’attività di ricerca. Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea sono presieduti dal Presidente, che dà inoltre esecuzione ai deliberati di quest’ultima. Il Segretario – Tesoriere si occupa della gestione amministrativa dell’associazione, coadiuvato, dal Consigliere, ed esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Presidente. Sono comunque di pertinenza dei membri del Consiglio Direttivo tutte le funzioni gestionali, che possono essere dallo stesso affidate ad uno dei suoi membri o a terzi, sempre su proposta e responsabilità del Consiglio medesimo. Art. 11 – Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 1995. Art.
12 – Il Patrimonio dell’Associazione è
costituito da beni mobili e immobili, e dalle somme accantonate a
qualsiasi titolo finchè non siano utilizzate per gli scopi
statutari.
Art.
13 – Lo scioglimento dell’Associazione
potrà avvenire su delibera, a maggioranza semplice,
dell’Assemblea straordinaria convocata dal Presidente e da almeno
1/3 dei soci con diritto al voto. |
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