Descrizione
Per amianto o asbesto si intende un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto sottili e resistenti; l’amianto in passato ha trovato diffuso impiego in vari settori, dall'edilizia all'industria, in particolare con funzione isolante grazie alle sue caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore. Nel 1992 è stata emanata la legge n. 257 che ha disposto la completa cessazione dell’impiego di amianto e conseguente dismissione, poiché l'inalazione delle fibre liberate in aria comporta un grave rischio per la salute.
L’amianto può presentarsi in diverse forme, principalmente distinte in due tipologie: amianto friabile e amianto compatto.
L'amianto friabile, come pannelli e rivestimenti, può facilmente rilasciare fibre nell'aria se la struttura si deteriora, rendendolo molto pericoloso: può infatti facilmente sbriciolarsi o ridursi in polvere, anche con una semplice pressione manuale, pertanto sussiste il pericolo di inalarne le fibre.
L'amianto compatto, invece, ossia quando le fibre sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, si trova in materiali cementizi (eternit), es. come lastre ondulate; per tale ragione le fibre difficilmente si liberano; se la struttura non risulta danneggiata o è priva di abrasioni non esistono particolari rischi per la salute.
Interventi/Smaltimento
La presenza di manufatti contenenti amianto non costituisce di per sé rischio per la salute dei cittadini e/o per l’ambiente, in quanto il rischio dipende dalla probabilità di dispersione delle fibre in aria. La probabilità della cessione di fibre è a sua volta legata alla perdita di compattezza della matrice del manufatto contenente amianto, che può derivare dalla vetustà del manufatto o da prolungata esposizione agli agenti atmosferici o ancora da danneggiamento per eventi naturali o a opera dell’uomo. Se il materiale è in buone condizioni e non risulta manomesso è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre.
Il D.M. 06/09/1994 contenente le norme e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici, in applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257 di cui sopra, pertanto non impone la rimozione “automatica” dei manufatti in amianto, bensì prescrive che il proprietario di strutture edilizie in cui siano in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge:
- sottoponga a verifica le strutture da parte di tecnico competente in materia, al fine di valutare le condizioni dei manufatti in amianto per escludere l'eventualità di un rilascio di fibre nell'ambiente e la possibilità che possano essere inalate dagli occupanti, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica;
- designi una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto (può anche essere il proprietario/responsabile medesimo).
Se da tale valutazione risulta che il materiale contenente amianto è compatto e integro, quindi in buone condizioni di conservazione, il proprietario/responsabile dell’attività deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione, comprendente verifiche con cadenza almeno annuale.
Quando il materiale contenente amianto risulta friabile o danneggiato, quindi deteriorato è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente, previa approvazione del Piano di Lavoro da parte del servizio Spisal dell'AUlss 6, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento in materia di amianto.
METODI DI BONIFICA (da eseguirsi a opera di ditte specializzate)
- incapsulamento: trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto;
- confinamento: installazione di una barriera a tenuta che separi la parte di struttura in amianto dalle aree occupate dell'edificio;
- rimozione completa del manufatto.
RIMOZIONE ETERNIT
In caso di manufatti in cemento-amianto (eternit) è prevista la possibilità che la rimozione sia effettuata direttamente dal privato cittadino.
I privati cittadini residenti nel Comune di Padova e titolari di posizione TARI possono usufruire di un servizio che consente di ottenere la fornitura gratuita di un kit per la rimozione sicura del cemento-amianto (eternit) e lo smaltimento gratuito dello stesso, fino a un massimo di 750 Kg (che corrispondono a una superficie di circa 50 mq). La rimozione deve essere effettuata direttamente dal cittadino mentre lo smaltimento viene effettuato dalla società HASI – HERAMBIENTE SERVIZI per conto di AcegasApsAmga S.p.A.
Per maggiori dettagli si prega di visitare la pagina dedicata.
Segnalazioni
In caso di presunta presenza di manufatti o coperture contenenti amianto nel territorio del Comune di Padova si può presentare segnalazione scritta, in carta semplice o con modello prestampato (disponibile nella sezione "Link" di questa pagina), al Settore Ambiente del Comune di Padova - via Sarpi, 2 - 35138 Padova; la trasmissione può avvenire via e-mail all’indirizzo ambiente@comune.padova.it.
Ricevuta la segnalazione, il Settore Ambiente e Territorio effettuerà le verifiche necessarie al fine di valutare la fondatezza dell'esposto e accertare la proprietà dell’edificio.
Successivamente si procederà con l'emissione dei provvedimenti amministrativi previsti nei confronti del soggetto responsabile (dalla richiesta di trasmissione della relazione sullo stato di conservazione fino all’eventuale istanza di bonifica).