I proprietari di alloggi realizzati nei Peep (Piani per l'edilizia economica popolare) potranno:
- in caso di proprietà superficiaria dell'immobile, decorsi 5 anni dalla prima assegnazione dell'unità abitativa, acquisire pro-quota la proprietà dell'area e sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in caso di piena proprietà dell'immobile, sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 17/02/1992 n.179, sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione.
Il corrispettivo da versare in entrambe le ipotesi, per ogni alloggio edificato, sarà determinato dall'ufficio tecnico del Settore Patrimonio e Partecipazioni secondo la seguente formula:
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO Cc.48= (60% Vv-Ca)*QM
Cc.48= corrispettivo acquisizione pro quota dell'area – cambio convenzione
Vv= valore venale dell'area nuda, priva di edificazione (area non urbanizzata);
Ca= corrispettivo pagato dall'operatore al momento della stipula della convenzione rivalutato sulla base della variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree;
QM =quota millesimale dell'unità immobiliare;
Verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile, come risultano dalle tabelle millesimali fornite dall'Amministratore di condominio. Nel caso non vi siano tabelle millesimali o non siano fornite dall'interessato al momento della presentazione della domanda, per quanto riguarda le parti comuni, l'ufficio tecnico provvederà alla ripartizione delle superfici in parti uguali tra tutti i proprietari.
Il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione (art.31 comma 47 L.448/98).
I proprietari potranno, inoltre, contestualmente all'acquisto del diritto di proprietà pro-quota e/o alla modifica della convenzione, procedere, decorsi 5 anni dal primo trasferimento, alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di alloggi già in proprietà, sarà possibile rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione su richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile decorsi 5 anni dal primo trasferimento, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il corrispettivo da versare per l'eliminazione dei vincoli, verrà calcolato secondo la seguente formula:
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO: CRV=Cc.48*0,5*(ADC-ATC)/ADC
CRV= corrispettivo per rimozione vincoli;
Cc.48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L. n. 448 del 1998
ADC=numero degli anni di durata della convenzione;
ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino alla durata massima della convenzione;
Nel caso di convenzioni in cui non sia previsto un termine di durata, si farà riferimento come numero di anni di durata della convenzione a 30 anni;
In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:
CRVs=CRV*0.5
CRVs= corrispettivo di rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie
La rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione comporta la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.
La possibilità di eliminazione dei vincoli alla vendita e alla locazione è estesa alle convenzioni di cui all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380, mentre sono esclusi gli immobili in regime di locazione, ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17/02/1992 n.179 ricadenti nei piani di zona convenzionati.
L'eliminazione dei vincoli alla vendita e alla locazione non fanno venir meno gli ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp.