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Accesso civico generalizzato

Dettagli della notizia

Modalità per la richiesta e tempi


L’accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, individuati dall’art. 5 bis.
Per la richiesta di accesso civico generalizzato non è richiesta la motivazione.

Modalità di richiesta

La domanda per l'accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando la “Scheda di accesso ai dati e ai documenti amministrativi”, barrando la tipologia di accesso richiesto, ed allegando la copia fotostatica o la scansione del documento di identità in corso di validità. Il documento di identità non va allegato in caso di firma digitale. 

Uffici a cui presentare domanda:

La domanda può essere presentata via email o via Posta elettronica certificata - Pec o secondo le modalità indicate dal Settore interessato:

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso

I dati e i documenti amministrativi verranno trasmessi al richiedente da parte dell’ufficio che li detiene.

Tempi

Dalla richiesta sono previsti 30 giorni di tempo per rispondere all'interessato.
Il termine viene sospeso in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi Art. 5 bis, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Costi

L’accesso, che si conclude con la messa a disposizione o il rilascio del dato e/o documento di accesso in via telematica, è gratuito.
Il rilascio di copia del dato e/o documento su supporto materiale è subordinato al rimborso del costo del supporto, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Non è dovuta l’imposta di bollo per il rilascio di duplicati di documenti amministrativi informatici.
Per quanto riguarda i costi relativi ai diritti di ricerca dei documenti e/o all’istruzione della pratica ed ai diritti di visura si rimanda alle disposizioni dei singoli dirigenti.

Cosa fare in caso di diniego o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è possibile richiedere il riesame della decisione predisponendo il modulo del riesame - Domanda di riesame.
In alternativa è possibile seguire le procedure previste dai commi 7, 8 e 9, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento: 5/12/2024

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