

ATTENZIONE: dall'1 gennaio 2013 la Tia è stata sostituita dalla Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Su tutto il territorio comunale viene applicata la Tariffa igiene ambientale (Tia) per l'asporto dei rifiuti urbani.
E' tenuto al pagamento della tariffa chi occupa, oppure conduce, locali ed aree ubicati nel territorio del Comune di Padova, a qualsiasi uso destinati.
E' necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione ed ogni eventuale variazione come:
(*) La denuncia anagrafica per il cambio di residenza non sostituisce la denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tariffa.
La tariffa è applicata e riscossa da AcegasApsAmga spa.
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
- Denuncia in cui vanno indicate le generalità del contribuente (dati anagrafici, residenza/domicilio, codice fiscale), il numero degli occupanti (per le utenze domestiche), la destinazione d'uso e la metratura dei locali, il proprietario dell'immobile. La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati calpestabili, compresi cantina e garage (per intero), escluse le terrazze salvo quelle verandate o chiuse su tre lati.
- Planimetria catastale dei locali occupati (a richiesta dell'ufficio).
PER LA CANCELLAZIONE DELLA TARIFFA
- Denuncia di cessazione con l'indicazione del nuovo recapito del dichiarante;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che i locali sono liberi da persone e cose e che non sono allacciati a nessuno dei servizi a rete fissa (acqua, luce e gas). Qualora la dichiarazione sia trasmessa a mezzo servizio postale deve inoltre essere allegata fotocopia di un documento identificativo del dichiarante. Nel caso in cui il contribuente lo preferisca, in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può essere trasmessa copia dell'ultima fattura emessa dal Gestore del servizio di energia elettrica, dalla quale risulti la data di chiusura del contatore, o copia del contratto di compravendita dell'immobile, se proprietario.
PER IL TRASFERIMENTO DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI NELL'AMBITO DELLA CITTA'
- Denuncia di variazione;
- Planimetria catastale dei nuovi locali occupati (a richiesta dell'ufficio).
PER LA MODIFICA DELLA METRATURA precedentemente denunciata
- Denuncia di variazione;
- Documentazione in cui siano individuabili le variazioni.
I moduli sono disponibili presso l'ufficio clienti di AcegasApsAmga.
Le denunce devono essere presentate o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ad AcegasApsAmga, con le seguenti modalità:
Tariffa annuale
La tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla superficie e al numero degli occupanti.
Per i residenti a Padova si tiene conto delle risultanze dell’anagrafe comunale.
Per i non residenti invece, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due unità.
La tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla superficie e alla tipologia dell'attività svolta.
Importi tariffe annuali riferite all'anno 2012
Importi tariffe annuali riferite all'anno 2011
Tariffa giornaliera
La tariffa giornaliera, applicata alle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente (*) locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene calcolata dall’ufficio Cosap del Settore Tributi del Comune di Padova.
La tariffa, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione, è stabilita per ogni categoria nella misura di 1/150 della tariffa ordinaria al metro quadrato di superficie occupata per ogni giornata.
(*) Per occupazione temporanea si intende l'utilizzo pari o inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.
Importi tariffe giornaliere riferite all'anno 2012
Importi tariffe giornaliere riferite all'anno 2011
Il pagamento dell'importo dovuto può avvenire mediante bollettino postale allegato alla bolletta oppure con domiciliazione nel proprio conto corrente bancario o postale.
In caso di omesso, parziale o tardivo versamento alle scadenze previste viene applicata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato (art. 13 del D.Lgs 471/97).
Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal regolamento comunale (es. omessa o ritardata denuncia) si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 (Legge 24/11/1981, n. 689).