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Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio davanti all'avvocato 
Ultimo aggiornamento: 02/12/2022
Indice
  • Descrizione
  • Modalità
  • Tempi
  • Costi
  • Normativa di riferimento
Descrizione
Descrizione

L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Modalità
Modalità

Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

  • Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
  • Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

Per il Comune di Padova, la consegna può avvenire:

  • con presentazione al Protocollo Generale del Comune;
  • con presentazione all’ufficio Matrimoni (vedi paragrafo "Per informazioni"); con trasmissione a mezzo posta a:
    Comune di Padova – Servizio Stato Civile e Aire 
    via del Municipio, 1 - 35122 Padova
  • a mezzo Pec al seguente indirizzo: [email protected]

Attenzione: la documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato.
Nell'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tempi
Tempi

Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio matrimoni.

Costi
Costi

Il servizio è gratuito.

Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;

  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

 

Riferimenti

Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova

Luogo piazza dei Signori, 23 (ultimo piano) - 35139 Padova
Telefono 049 8205705 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13:30) 
Orario riceve solo su appuntamento
Email [email protected]
PEC [email protected]
Responsabile del procedimento dott.ssa Magosso Maria Teresa
Sostituto del responsabile del procedimento Capo Settore dott.ssa Eva Contino
Informazioni

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali
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