Riconciliazione di coniugi separati davanti all'ufficiale di stato civile
Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Nel caso in cui i coniugi, successivamente, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:
- all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
- all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
- all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
- al notaio (la riconciliazione può essere contenuta anche nell’atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni di contenuto patrimoniale).
Le dichiarazioni rese all’estero verranno trascritte ed annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.
Procedura davanti all’ufficiale di stato civile
I coniugi devono compilare e sottoscrivere il MODULO con i propri dati personali e quelli relativi al matrimonio e alla separazione, ed inviarlo con allegati copia dei documenti identificativi all’indirizzo email [email protected]
I coniugi verranno ricontattati dall’ufficio per fissare l’appuntamento per la redazione dell’atto di riconciliazione.
Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, anche anticipatamente alla data della stesura dell'atto stesso.
L'Ufficiale dello stato civile una volta formulato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio. Gli interessati possono chiedere l’estratto di matrimonio contenente le annotazioni, compresa la riconciliazione.
Il rilascio è gratuito.
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g).
- Codice civile art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione. "I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova