

Per informazioni su cosa si intende per impianto di riscaldamento o più propriamente per impianto termico di climatizzazione invernale, sui criteri per la corretta manutenzione e sulle verifiche, consultare la pagina impianti.
In linea generale gli impianti di riscaldamento a Padova possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013).
Per alcune tipologie di edifici quali: ospedali, case di cura, asili nido, non sono previste limitazioni né relativamente al periodo né alla durata massima giornaliera di accensione; per la sola durata massima giornaliera il decreto prevede altre specifiche deroghe. Al di fuori del periodo annuale, sopra indicato, l’accensione è consentita per massimo metà delle ore, solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino. È necessario un provvedimento del Sindaco per autorizzare l’accensione di tali impianti per oltre la metà delle ore.
Per gli impianti alimentati a biomassa legnosa sono previste limitazioni annuali disposte con Ordinanza del Sindaco in applicazione dell’Accordo di Bacino Padano e del Pacchetto regionale di misure straordinarie per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dall'1 ottobre al 30 aprile non è consentita l’accensione di generatori a biomassa legnosa, classificati una o due stelle (secondo il D.M. n. 186/2017) se presente nell’immobile un impianto di riscaldamento alternativo (caldaia a gas, caldaia a gasolio, pompa di calore, etc…).
E’ vietato l’utilizzo anche dei generatori classificati tre stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con il raggiungimento del livello di allerta per il PM10 - arancio e rosso.
La temperatura media dell'aria, nei diversi ambienti riscaldati di ogni singola unità immobiliare, non può superare i 20° C + 2 di tolleranza (fanno eccezione: ospedali, case di cura ed altre tipologie di edifici indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 18°C + 2°C di tolleranza.
Ulteriori limitazioni alla temperatura degli ambienti rispetto ai valori indicati dal suddetto decreto sono disposte annualmente con Ordinanza del Sindaco in applicazione dell’Accordo di Bacino Padano e del Pacchetto regionale di misure straordinarie per il contrasto all’inquinamento atmosferico.
D.G.R.V. n. 836/2017 “Approvazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.
D.G.R.V. n. 238/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure”
Ufficio riduzione dell’inquinamento atmosferico e tutela della risorsa idrica - Comune di Padova
Solo con prenotazione online dell'appuntamento:
prenotazione appuntamenti